Art. 5.
(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo).

      1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
      2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

          a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sia sul bilancio complessivo dell'ACS,

 

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sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

          b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

      3. Della eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato ed ogni informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività, sia operative sia amministrative, è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.
      4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 12, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 15.